martedì 13 ottobre 2009

Le istituzioni romane. La fase monarchica

Il re ebbe fondamentali poteri militari. Era il capo dell’esercito, acquisiva il bottino e decideva come spartirl. Era poi giudice dei reati militari. Nel comando dell’esercito era coadivato dal magister populi, dal magister equitum, nel campo della giustizia da magistrati come i questores parricidii, che dovevano accertare il dolo di un omicidio e sovrintendere alla "vendetta" dei parenti della vittima.
Il re aveva notevoli funzioni religiose. Non si ritiene invece probabile che esercitasse funzione legislativa.
Secondo quanto mostrano le fonti, la monarchia era elettiva, non era ereditaria, né spettava soltanto ai Romani. Il re era probabilmente eletto nei comizi curiati. Fra un re e l’altro il potere era regolato dall’istituto dell’interregnum: dieci senatori a turno prendevano le insegne di comando.
Una suddivisione della popolazione era attribuita a Romolo: vi erano tre tribù (Ramnes, Tities, Luceres); dieci curie per ogni tribù (tot.: 30); dieci decurie per ogni curia (tot.: 300). Le tre tribù fornivano ciascuna una centuria di cavalieri e un raggruppamento di fanti. Le 30 curie erano altresì le sezioni elettorali dell’assemblea popolare (comitia curiata). Tale assemblea era riunita dal re quando ritenesse opportuno consultarla, probabilmente ascoltava e approvava (non aveva il  potere di autonome iniziative legislative). Collaborava al governo della città anche il Senatus. Originariamente era un’assemblea di 100 anziani (patres). Già sotto Tarquinio Prisco il numero passò a 300 (vi sedevano tutti i capi dei gruppi parentali). Il Senatus in età monarchica non votava però leggi. 
Riforme di Servio Tullio (578-535 a. C.). I cittadini furono divisi in cinque classi, secondo il censo (da 100.000 assi di patrimonio, fino a 11.000). Ognuna di queste classi forniva all’esercito un certo numero di centurie (per un totale di 193). L’esercito centuriato si organizzava in assemblee che deliberavano sulla difesa del territorio e sulle spedizioni militari (comizi centuriati). Ogni centuria in queste assemblee rappresentava un votante.

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